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Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

La regione Liguria ha decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Nei boschi e loro prossimità è vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo, fumare o compiere attività che possano comunque creare pericolo

Data di Pubblicazione

26 luglio 2024

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

La regione Liguria ha decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.  

ATTENZIONE: PERICOLO DI INCENDI

Con decreto regionale numero 4926 del 24/07/24 è stato decretato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

Secondo quanto disposto dall'art.42 dello l.r.n.4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico", in tutti i boschi ed in ogni altra parte del territorio in possibilità dei boschi ove si può creare un pericolo di incendio è vietato accendere fuochi di qualsiasi tipo, far brillare mine, usare apparecchi lettrici o a fimma per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, fumare o compiere altre attività che possano comunque creare pericolo.

E' consentito accendere fuochi unicamente nelle aree idoneamente attrezzate a scopo turistico-ricreativo, solo se dotate di specifiche strutture fisse. 

In caso di incendi chiamare il numero unico di emergenza 112.

Per i trasgressori è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51 a Euro 516 (art. 52, comma 11 della l.r. n. 4/1999) oltre alla sanzione per il danno al bosco prevista all'art. 52 comma 6, di importo pari dal doppio al quadruplo del valore delle piante danneggiate o del danno arrecato.
Ai trasgressori si applicano inoltre i seguenti articoli del Codice Penale.
Art. 423 C.P. (Incendio). Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per la incolumità pubblica.
Art. 423bis C.P. (Incendio boschivo). Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Art. 424 C.P. (Danneggiamento seguito da incendio). Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423 bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni. Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni dell'articolo 423, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà. Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423 b

 

Ultima modifica: venerdì, 26 luglio 2024

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