Descrizione estesa
Elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale -
Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione
Premessa
Le norme per lo svolgimento dell’elezione del sindaco e del consiglio comunale sono contenute, fondamentalmente:
• nel D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali;
• nella legge 25 marzo 1993, n. 81, recante norme per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale;
• nel D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132, recante il regolamento di attuazione della legge n. 81/1993;
• nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che ha riunito e coordinato tutte le vigenti disposizioni di legge sul sistema elettorale degli organi degli enti locali.
Tra le novità legislative approvate negli ultimi anni si segnala la legge 23 novembre 2012, n. 215, che, modificando gli artt. 71 e 73 del decreto legislativo n. 267/2000, ha previsto la possibilità per l’elettore, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti e in quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, di esprimere fino a due voti di preferenza per candidati della stessa lista, purché di sesso diverso.
L’art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), prevede che, a decorrere dal 2014, le operazioni di votazione in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgano nella sola giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Tuttavia, l’art. 1 del decreto legge 29 gennaio 2024, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo
2024, n. 38, dopo avere stabilito, al comma 1, che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all’anno 2024, si svolgano, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in due giornate, cioè domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì, dalle ore 7 alle ore 15, ai successivi commi 2 e 3 ha però altresì rispettivamente stabilito che:
“2. In occasione dello svolgimento nell’anno 2024 delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23”;
e che:
“3. In caso di abbinamento alle elezioni di cui al comma 2 (cioè alle elezioni europee) … di un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali …
a) le operazioni di votazione si svolgono nella giornata di sabato, dalle ore 15 alle ore 23, e nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23; … “.
Per effetto di tali disposizioni non rimangono applicabili per l’anno 2024 quelle contenute in altri testi normativi nella parte in cui fanno riferimento a un diverso arco temporale di svolgimento delle operazioni di votazione.
Le operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, a norma del predetto decreto-legge n. 7/2024, in caso di abbinamento con le elezioni europee, hanno inizio alle ore 14 del lunedì, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le eventuali concomitanti elezioni regionali. Qualora, invece, non vi sia abbinamento con le elezioni europee (ad esempio, le votazioni dell’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco), le operazioni di scrutinio
per le elezioni amministrative si svolgono subito dopo la chiusura delle votazioni e l’accertamento del numero dei votanti.
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Per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni amministrative con l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e, eventualmente, con elezioni regionali, ai seggi elettorali sono fornite distinte pubblicazioni.
Per tale svolgimento contemporaneo, ai sensi del medesimo anzidetto decreto-legge n. 7/2024, gli adempimenti concernenti la consegna del materiale elettorale ai presidenti di seggio devono essere effettuati entro le ore 7,30 del sabato mattina, mentre quelli concernenti la costituzione del seggio elettorale, ai fini delle successive operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede di voto, devono iniziare alle ore 9 della
stessa mattina del sabato.
Inoltre, sempre in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni amministrative con le elezioni europee (ed eventualmente anche con le elezioni regionali), i seggi elettorali devono tenere presente che:
1) le liste degli elettori della sezione e le liste elettorali aggiunte devono essere inserite nella corrispondente busta della serie “Parlamento europeo”;
2) i registri (maschile e femminile) per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti devono essere inseriti nella corrispondente busta 4 della serie “Parlamento europeo”;
3) il materiale per il funzionamento dei seggi di utilizzo comune alle predette consultazioni (timbro della sezione, matite copiative, ecc.) deve parimenti essere inserito nella corrispondente busta della serie “Parlamento europeo”;
4) i certificati medici, eventualmente esibiti dagli elettori portatori di handicap, devono essere allegati al verbale delle operazioni del seggio relativo all’elezione del Parlamento europeo;
5) conclusa la votazione alle ore 23 di domenica — o comunque dopo che hanno finito di votare tutti gli elettori presenti a quell’ora — il presidente di seggio deve accertare il numero degli elettori che hanno votato per ciascuna delle elezioni che si sono svolte presso la sezione, iniziando dall’elezione del Parlamento europeo e continuando con le eventuali elezioni regionali e quindi
con le elezioni comunali e circoscrizionali;
6) i plichi da confezionare prima di iniziare le operazioni di scrutinio, contenenti, tra l’altro, le liste degli elettori della sezione e i registri per l’annotazione del numero della tessera elettorale dei votanti, devono essere consegnati al tribunale prima dello scrutinio stesso;
7) dopo di che, il seggio inizia immediatamente le operazioni di scrutinio per l’elezione del Parlamento europeo;
8) concluso tale scrutinio, il seggio rinvia alle ore 14 del lunedì le operazioni di scrutinio relative alle eventuali elezioni regionali e successivamente alle elezioni comunali e circoscrizionali;
9) conseguentemente, il presidente deve sigillare le urne che contengono le schede votate per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali e chiudere in un plico tutti i verbali, gli atti e i documenti della sezione riguardanti le predette elezioni;
10) lo scrutinio, dapprima per le eventuali elezioni regionali e, a seguire, per le elezioni comunali e circoscrizionali, inizia alle ore 14 del lunedì e prosegue senza alcuna interruzione;
11) alla fine di tutte le operazioni di scrutinio, il materiale elettorale viene riconsegnato al Comune.
Per agevolare i compiti cui sono chiamati il presidente e gli altri componenti degli uffici elettorali di sezione, sono state predisposte, in forma semplificata, le unite istruzioni.
Tali istruzioni sono inoltre corredate di un prospetto riepilogativo dei plichi
da confezionare nel corso delle operazioni elettorali.