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Disposizioni a tutela dell’igiene pubblica - divieto temporaneo di balneazione nelle aree foce torrente Steria, Camping Miram

Disposizioni a tutela dell’igiene pubblica - divieto
temporaneo di balneazione nelle aree foce torrente Steria, Camping Miramare e Porteghetto

Data di Pubblicazione

19 aprile 2024

Tipologia

Avviso

Descrizione estesa

Comune di Cervo

Provincia di Imperia

 

Ordinanza N. 30

del 18/04/2024

 

Oggetto: Disposizioni a tutela dell’igiene pubblica - divieto temporaneo di balneazione nelle aree foce torrente Steria, Camping Miramare e Porteghetto

IL SINDACO

VISTE le note pervenute a mezzo PEC in data 17/04/2024, prott. n. 2941, 2942 e

2943, con le quali ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale di Savona ha comunicato

l’esito sfavorevole delle analisi batteriologiche eseguite su campioni prelevati nei seguenti

punti:

IT007008017003 - Porteghetto;

IT007008017005 - Camping Miramare;

IT007008017001 - Foce Torrente Steria;

per superamento dei valori limite dei parametri microbiologici (Escherichia coli e

Enterococchi intestinali) indicati dal D. Lgs. n. 116/2008 e dal D.M. 30/03/2010;

RICHIAMATO il D.D. Direzione area Salute della Regione Liguria n. 2014-2024 in

data 20/03/2024 che, tra l’altro, conferma l’inizio della stagione balneare 2024 il

01/05/2024 e la sua conclusione il 30/09/2024;

RITENUTO comunque necessario, a scopo precauzionale a tutela della salute

pubblica, inibire temporaneamente la balneazione nei tratti di costa sopra elencati fino al

ripristino delle condizioni di normalità a seguito di campionamenti successivi, eseguiti e

comunicati da ARPAL;

VISTO il D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CEE relativa

alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto 30/03/2010 del Ministero della Salute “Definizione dei criteri per

determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per

l’attuazione del D. Lgs. 30/05/2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE,

relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;

VISTI:

l'art. 108, comma 1 punto e), del D.Lgs. n. 112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni

e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle regioni ed agli enti locali;

l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco

l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene

pubblica a carattere esclusivamente locale;

- lo Statuto Comunale;

Stante l’urgenza a provvedere in merito;

ORDINA

il divieto temporaneo di balneazione nei seguenti tratti di costa del territorio comunale:

- Porteghetto;

- Camping Miramare;

- Foce Torrente Steria;

a causa del superamento dei valori limite dei parametri microbiologici indicati dal D. Lgs. n.

116/2008 e dal D.M. 30/03/2010.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- resa nota mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito internet del Comune;

- resa nota mediante affissione, nei punti interessati all’esecuzione della stessa, di appositi

cartelli recanti la dicitura “DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE”;

- trasmessa al Servizio Polizia Municipale per i controlli di competenza;

- trasmessa per opportuna conoscenza all’ARPAL.

INFORMA

ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire il diritto di accesso e di

informazione ai cittadini:

che l'Autorità emanante è il Sindaco del Comune di Cervo, con recapito presso la sede

comunale in Salita al Castello n. 15 a CERVO (IM), telefono: 0183/406462, mail:

comunecervo@cervo.com, PEC: protocollo@pec.comunecervo.com;

che è possibile prendere visione degli atti presso il Servizio Tecnico Manutentivo con

recapito presso la sede comunale, telefono 0183/406462-int., mail edil-privata@cervo.com

che il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della legge

7 agosto1990, n. 241, è l’arch. Katia CARLI, Responsabile dei Servizi Tecnici e

Manutentivi.

RAMMENTA

- che le infrazioni alla presente ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge;

- che il divieto è da ritenersi valido fino alla comunicazione da parte dell’ARPAL dell’esito

favorevole dei campionamenti di controllo che attestino il rientro dei valori dei parametri

nei limiti previsti dalla legge.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento, dalla data della sua pubblicazione, può essere

proposto:

• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni;

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO

(Prof.ssa Natalina CHA

Ultima modifica: venerdì, 19 aprile 2024

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