Descrizione estesa
Comune di Cervo
Provincia di Imperia
Ordinanza N. 30
del 18/04/2024
Oggetto: Disposizioni a tutela dell’igiene pubblica - divieto temporaneo di balneazione nelle aree foce torrente Steria, Camping Miramare e Porteghetto
IL SINDACO
VISTE le note pervenute a mezzo PEC in data 17/04/2024, prott. n. 2941, 2942 e
2943, con le quali ARPAL - Dipartimento Laboratorio Regionale di Savona ha comunicato
l’esito sfavorevole delle analisi batteriologiche eseguite su campioni prelevati nei seguenti
punti:
IT007008017003 - Porteghetto;
IT007008017005 - Camping Miramare;
IT007008017001 - Foce Torrente Steria;
per superamento dei valori limite dei parametri microbiologici (Escherichia coli e
Enterococchi intestinali) indicati dal D. Lgs. n. 116/2008 e dal D.M. 30/03/2010;
RICHIAMATO il D.D. Direzione area Salute della Regione Liguria n. 2014-2024 in
data 20/03/2024 che, tra l’altro, conferma l’inizio della stagione balneare 2024 il
01/05/2024 e la sua conclusione il 30/09/2024;
RITENUTO comunque necessario, a scopo precauzionale a tutela della salute
pubblica, inibire temporaneamente la balneazione nei tratti di costa sopra elencati fino al
ripristino delle condizioni di normalità a seguito di campionamenti successivi, eseguiti e
comunicati da ARPAL;
VISTO il D. Lgs. 30/05/2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CEE relativa
alla gestione della qualità delle acque di balneazione” e ss. mm. ii.;
VISTO il Decreto 30/03/2010 del Ministero della Salute “Definizione dei criteri per
determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per
l’attuazione del D. Lgs. 30/05/2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE,
relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione”;
VISTI:
l'art. 108, comma 1 punto e), del D.Lgs. n. 112/98 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni
e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle regioni ed agli enti locali;
l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. che demanda al Sindaco
l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene
pubblica a carattere esclusivamente locale;
- lo Statuto Comunale;
Stante l’urgenza a provvedere in merito;
ORDINA
il divieto temporaneo di balneazione nei seguenti tratti di costa del territorio comunale:
- Porteghetto;
- Camping Miramare;
- Foce Torrente Steria;
a causa del superamento dei valori limite dei parametri microbiologici indicati dal D. Lgs. n.
116/2008 e dal D.M. 30/03/2010.
DISPONE
che la presente ordinanza sia:
- resa nota mediante pubblicazione all’albo on line e sul sito internet del Comune;
- resa nota mediante affissione, nei punti interessati all’esecuzione della stessa, di appositi
cartelli recanti la dicitura “DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE”;
- trasmessa al Servizio Polizia Municipale per i controlli di competenza;
- trasmessa per opportuna conoscenza all’ARPAL.
INFORMA
ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di garantire il diritto di accesso e di
informazione ai cittadini:
che l'Autorità emanante è il Sindaco del Comune di Cervo, con recapito presso la sede
comunale in Salita al Castello n. 15 a CERVO (IM), telefono: 0183/406462, mail:
comunecervo@cervo.com, PEC: protocollo@pec.comunecervo.com;
che è possibile prendere visione degli atti presso il Servizio Tecnico Manutentivo con
recapito presso la sede comunale, telefono 0183/406462-int., mail edil-privata@cervo.com
che il Responsabile del procedimento amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della legge
7 agosto1990, n. 241, è l’arch. Katia CARLI, Responsabile dei Servizi Tecnici e
Manutentivi.
RAMMENTA
- che le infrazioni alla presente ordinanza ricadono sotto le sanzioni di legge;
- che il divieto è da ritenersi valido fino alla comunicazione da parte dell’ARPAL dell’esito
favorevole dei campionamenti di controllo che attestino il rientro dei valori dei parametri
nei limiti previsti dalla legge.
AVVERTE
che avverso il presente provvedimento, dalla data della sua pubblicazione, può essere
proposto:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
IL SINDACO
(Prof.ssa Natalina CHA