Descrizione estesa
Deliberazione n.63/2024/VSG
Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria
Composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Teresa Polverino Presidente
dott. Donato Centrone Consigliere
dott. Alessandro Visconti Consigliere
dott.ssa Elisabetta Conte Primo Referendario
dott.ssa Federica Lelli Referendario (Relatore)
dott. Massimiliano Maitino Referendario
nella Camera di consiglio del 17 aprile 2024 ha reso la seguente
Deliberazione
Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione:
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei Conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e
controllo della Corte dei conti e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti,
deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;
VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione
di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con
popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con
popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);
ESAMINATA la relazione di fine mandato del Comune di Cervo (IM), per gli anni 2019-
2023, acquisita al protocollo di questa Sezione n. 2322 del 6 aprile 2024;
VISTA l’ordinanza n. 21 del 16 aprile 2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione
nell’odierna Camera di consiglio;
UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Federica Lelli;
PREMESSO IN FATTO
Il Comune di Cervo (IM), avente popolazione pari a 1.080 abitanti, sarà interessato dalle
elezioni amministrative indette per l’8 e il 9 giugno 2024.
In data 6 aprile 2024, tramite Con.Te., l’Ente ha trasmesso, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del
d.lgs. n. 149/2011, la relazione di fine mandato per gli anni 2019-2023. La relazione –
sottoscritta dal Sindaco in data 26 marzo 2024 – risulta essere stata certificata dall’Organo di
revisione economico-finanziaria il 5 aprile 2024 e pubblicata sul sito web istituzionale il 6
aprile 2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Premessa
L’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 149/2011, “al fine di garantire il coordinamento della finanza
pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle
decisioni di entrata e di spesa”, prevede che le province e i comuni sono tenuti a presentare
una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal
Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco non oltre il
sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni
dal provvedimento di indizione delle elezioni in caso di scioglimento anticipato del
Consiglio comunale o provinciale.
Per garantire l’attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata
dall'Organo di revisione dell'ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, e
trasmessa dal Presidente della provincia o dal Sindaco nei tre giorni successivi, unitamente
alla certificazione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di
fine mandato e la certificazione sono infine pubblicate sul sito istituzionale dell’ente entro i3
sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con
l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei conti.
La relazione di fine mandato, come riconosciuto dalla giurisprudenza contabile, ha
l’obiettivo di rendere conoscibile, e dunque valutabile, l’attività effettivamente svolta nel
corso del mandato elettorale dagli amministratori, al fine di assicurare il corretto
funzionamento della dinamica democratica secondo cui gli eletti sono tenuti a rendere conto
alla collettività di riferimento del mandato ricevuto.
La Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, ha chiarito che
“la normativa si inscrive nel più recente percorso intrapreso dal legislatore verso l’adozione di
documenti finalizzati a rendere trasparente l’attività svolta dagli amministratori pubblici nei
confronti degli elettori nel rispetto del principio di accountability a cui sono tenuti i soggetti investiti
di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata” e ha sottolineato che “la
relazione di fine mandato costituisce, secondo le intenzioni del legislatore, strumento di trasparenza
delle decisioni di entrata e di spesa, nonché strumento di democrazia del bilancio, al fine di garantire
il coordinamento della finanza pubblica e il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica
e, pertanto, appare di tutta evidenza la rilevanza del ruolo assegnato alle Sezioni regionali destinatarie
ex lege di tali relazioni”.
Le richiamate finalità giustificano il rigido iter procedimentale, articolato in precise
scadenze, il cui mancato rispetto compromette la possibilità per gli elettori di avere un
quadro informativo preciso ed esauriente in tempo utile per determinare le proprie scelte
nella successiva competizione elettorale. Per rendere cogenti le previsioni dell’art. 4 del
d.lgs. n. 149/2011, sono inoltre previste, al comma 6 della medesima disposizione, specifiche
misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione della relazione e di mancata
pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente.
Al fine di agevolarne la stesura, il comma 5 del citato art. 4 ha previsto l’adozione di uno
schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata
per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati -
d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del D. Lgs. 28 agosto 1997,
n. 281 - con decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze, del 26 aprile 2013.4
2. La relazione di fine mandato del Comune di Cervo (IM)
La relazione di fine mandato del Comune di Cervo (IM) è stata firmata, certificata, trasmessa
e pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nel rispetto delle tempistiche prescritte dall’art.
4, comma 2, del d.lgs. n. 149/2011.
Anche con riferimento ai contenuti e all’osservanza dello schema tipo di cui al D.M. 26 aprile
2013, si rileva che l’Ente ha sostanzialmente assolto gli obblighi informativi normativamente
previsti. Sul punto, deve essere infatti evidenziato che eventuali difformità della relazione
rispetto allo schema tipo del decreto sono da considerarsi un mero indice di difformità
esteriore che – laddove la relazione presenti il contenuto informativo prescritto dal comma
4 del d.lgs. 149/2011 – non implica in sé un inadempimento dell’ente (cfr. Sezioni riunite,
speciale composizione, n. 5/2021/EL).
Pur in un quadro di adeguatezza, si segnalano le seguenti carenze e difformità – non
sostanziali – rispetto allo schema tipo:
- Parte II, paragrafo 2.1.3 “prelievi sui rifiuti”: la relazione non presenta i dati sul tasso
di copertura e sul costo del servizio pro-capite;
- Parte III, paragrafi 3.2 “equilibri di bilancio a consuntivo”, 3.3 “gestione di competenza”,
3.4. “risultati della gestione” e 3.5 “utilizzo avanzo di amministrazione”: sono state
riscontrate limitate incongruenze rispetto a quanto presente nella piattaforma Bdap;
- Parte III, paragrafi 6.1 “evoluzione indebitamento” e 6.2 “rispetto del limite di
indebitamento”: sono state riscontrate limitate incongruenze rispetto a quanto indicato
nei questionari sul conto consuntivo periodicamente trasmessi dall’Ente.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, ai sensi dell’art. 4, comma 2,
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149;
ACCERTA
l’assolvimento, da parte del Comune di Cervo (IM), degli adempimenti connessi alla
procedura dettata dall’art. 4, comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 in ordine alla
relazione di fine mandato 2019/2023, con le osservazioni – di cui alla parte motiva – circa il
contenuto della stessa;5
DISPONE
la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria della Sezione, al
Sindaco, al Segretario comunale, al Responsabile del servizio finanziario e all’Organo di
revisione del Comune di Cervo (IM), nonché la pubblicazione sul sito web istituzionale della
stessa ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.
Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 17 aprile 2024.
Il Relatore
dott.ssa Federica Lelli
Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Polverino
Depositato in segreteria
Il Funzionario preposto
Antonella Sfettina